top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio Romano & Associati

Secondo acconto IRPEF 2024: scadenze, soggetti interessati ed esclusioni


Secondo acconto IRPEF 2024

Introduzione

Entro giovedì 16 gennaio 2025, determinati contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA sono tenuti a versare la seconda o unica rata degli acconti d’imposta relativi al 2024. Tale differimento rispetto alla consueta scadenza di fine novembre è stato introdotto dall’art. 7-quater del DL 155/2024 convertito (c.d. “collegato” alla L. 207/2024), a beneficio di chi possiede specifici requisiti legati all’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2023.


Soggetti interessati

La proroga del termine di versamento è riservata alle persone fisiche titolari di partita IVA che:

  • Nel 2023 hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

  • Hanno dichiarato ricavi o compensi (nel modello REDDITI PF 2024) non superiori a 170.000 euro.


Soggetti esclusi

Sono esclusi dal differimento:

  • Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro;

  • Le persone fisiche non titolari di partita IVA, inclusi i soci di società e associazioni trasparenti (a meno che non abbiano una propria partita IVA);

  • I soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali).

Chi rientra nelle suddette categorie escluse doveva effettuare il versamento entro il 2 dicembre 2024 (poiché il 30 novembre 2024 cadeva di sabato).


Imposte soggette alla proroga

La proroga riguarda l’acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi per:

  • IRPEF;

  • Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;

  • Imposta sostitutiva per il regime forfetario;

  • Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;

  • IVIE;

  • IVAFE;

  • Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);

  • Imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;

  • “Tassa etica”.

La proroga si estende anche alla maggiorazione degli acconti d’imposta richiesta a chi aderisce al concordato preventivo biennale (ex artt. 20 comma 2 lett. a) e 31 comma 2 lett. a) del DLgs. 13/2024), purché tali contribuenti possiedano i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.


Contributi previdenziali e premi assicurativi

Sono esclusi dal differimento i contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio, i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata) e i premi assicurativi dovuti all’INAIL. Anche questi versamenti dovevano essere effettuati entro il 2 dicembre 2024.


Verifica del limite di 170.000 euro

  • Imprese familiari e aziende coniugali: bisogna considerare l’ammontare complessivo dei ricavi, quindi anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge.

  • Titolari di reddito agrario che siano anche titolari di reddito d’impresa: il limite di ricavi e compensi va riferito al volume d’affari.

  • Contribuenti con più attività: si sommano i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività (contraddistinte da codici ATECO differenti) per verificare il mancato superamento della soglia.


Modalità e scadenze di versamento

Il versamento va effettuato tramite il modello F24, utilizzando i consueti codici tributo (ad esempio, “4034” per l’IRPEF, “1791” per l’imposta sostitutiva forfetaria e “1794” per il regime di vantaggio), indicando come “anno di riferimento” il 2024.

Versamento ratealeÈ ammesso il pagamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi nella misura del 4% annuo.


Conclusione

La proroga al 16 gennaio 2025 per il secondo (o unico) acconto IRPEF 2024 rappresenta un’agevolazione importante per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, consentendo di posticipare il versamento rispetto alla scadenza ordinaria di fine novembre. È fondamentale verificare con attenzione la propria situazione reddituale, inclusi eventuali collaboratori e attività multiple, per stabilire se si rientra nell’ambito dei soggetti beneficiari.




FAQ

  1. Chi può beneficiare della proroga del termine al 16 gennaio 2025? Possono beneficiare della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro dichiarati per il 2023.

  2. Cosa succede se i ricavi superano i 170.000 euro? I contribuenti persone fisiche con ricavi o compensi 2023 superiori a 170.000 euro restano esclusi e devono rispettare la scadenza ordinaria.

  3. È possibile rateizzare il secondo acconto IRPEF? Sì, sono previste fino a 5 rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Gli interessi al 4% si applicano alle rate successive alla prima.

  4. La proroga interessa i contributi INPS e i premi INAIL? No. I contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi non rientrano nella proroga e rimangono soggetti alla scadenza ordinaria.

  5. Come si compilano i modelli F24 per i versamenti? Occorre utilizzare i codici tributo abituali (es. “4034” per IRPEF) e indicare come anno di riferimento il 2024, anche se il pagamento avviene nel 2025.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

Comments


bottom of page