Omessa registrazione delle fatture di acquisto
- Studio Romano & Associati
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Sintesi iniziale
La risposta a interpello n. 115/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma l’assoggettabilità a sanzione (art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997) dell’omessa registrazione delle fatture di acquisto anche quando l’IVA non viene detratta. Tale interpretazione – già anticipata dalla circ. 1/E/2018 – solleva dubbi di legittimità alla luce dell’art. 25 DPR 633/1972 e dell’esenzione dall’obbligo di annotazione prevista dall’art. 6, c. 7, DPR 695/1996 per le fatture indetraibili. Inoltre, l’accumulo di sanzioni in caso di indebita detrazione potrebbe risultare sproporzionato dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024.
a cura di Federico Romano

Introduzione
La corretta annotazione delle fatture di acquisto costituisce un adempimento cardine ai fini IVA. Lo Studio Romano & Associati analizza il recente orientamento dell’Amministrazione finanziaria e le ricadute sanzionatorie per i contribuenti.
1. Il nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta a interpello n. 115/2025 l’Agenzia ribadisce che la mancata registrazione è sanzionabile ai sensi dell’art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (70 % dell’imposta, minimo € 300, ovvero sanzione fissa da € 250 a € 2 000 se la violazione non incide sulla liquidazione) anche quando il diritto alla detrazione non è esercitato.
2. Registrazione e diritto di detrazione
L’art. 25 DPR 633/1972 correla temporalmente l’annotazione alla liquidazione periodica in cui si detrae l’imposta e, comunque, al termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all’anno di ricezione della fattura. Secondo la posizione dell’Agenzia, l’obbligo di registrazione è “in ogni caso” vigente entro i medesimi termini, indipendentemente dalla detrazione. Tale lettura, già proposta dalla circ. 1/E/2018, amplia notevolmente l’ambito sanzionatorio.
3. Esclusione dall’obbligo per le fatture indetraibili
L’art. 6, c. 7, DPR 695/1996 esonera dall’annotazione le fatture relative ad acquisti per i quali l’imposta è oggettivamente indetraibile ex art. 19, c. 2, DPR 633/1972. Ne deriva un apparente conflitto con la tesi dell’obbligo generalizzato sostenuta dall’Agenzia.
4. Cumulo e assorbimento delle sanzioni
Qualora il contribuente detragga l’IVA senza registrare la fattura, si aggiunge la sanzione per indebita detrazione (art. 6, c. 6, D.Lgs. 471/1997, ora 70 % dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024) o quella per dichiarazione infedele (art. 5, c. 4, D.Lgs. 471/1997). La novella prevede che l’infedeltà dichiarativa assorba la violazione “a monte”, evitando duplicazioni; resta però irrogabile la sanzione per omessa registrazione, con possibile effetto cumulativo.
5. Ravvedimento operoso
La violazione è sanabile mediante ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, con riduzioni progressive della sanzione in base al tempo trascorso.
6. Profili di proporzionalità
La sanzione per omessa registrazione può risultare sproporzionata quando l’imposta non è stata detratta e, quindi, non vi è danno erariale; ciò contrasta con la ratio dell’art. 25 DPR 633/1972 e con il principio unionale di proporzionalità.
FAQ
1. L’obbligo di registrazione vale anche se non detraggo l’IVA? Sì. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la registrazione è sempre dovuta, a prescindere dall’esercizio del diritto di detrazione.
2. Qual è la sanzione per omessa registrazione? È applicata la sanzione dell’art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997: 70 % dell’imposta con minimo € 300, oppure da € 250 a € 2 000 se la violazione non incide sulla liquidazione.
3. Le fatture con IVA indetraibile devono essere annotate? No, se ricorrono le condizioni di indetraibilità previste dall’art. 19, c. 2, DPR 633/1972, poiché l’art. 6, c. 7, DPR 695/1996 esonera dall’obbligo.
4. Posso evitare la doppia sanzione se ho detratto l’IVA senza registrare la fattura? La nuova formulazione dell’art. 6, c. 6, D.Lgs. 471/1997 (D.Lgs. 87/2024) prevede che la sanzione per indebita detrazione sia assorbita da quella per dichiarazione infedele, ma resta autonoma la sanzione per omessa registrazione.
5. In che tempi posso ravvedermi? Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è possibile entro i termini di accertamento, con riduzioni che diminuiscono col passare del tempo: da 1/9 a 1/5 della sanzione in base all’intervallo temporale.
Studio Romano & Associati
Federico Romano
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