a cura di Federico Romano

IntroduzioneDal 1° aprile entra in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Sebbene le variazioni non siano numerose, esse derivano da recenti novità legislative e avranno un impatto significativo sulle procedure di emissione e regolarizzazione delle fatture.
Impatto Normativo e Scadenze
Le nuove disposizioni riguardano in primis l’obbligo, per il cessionario o committente, di comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del cedente o prestatore. Questa comunicazione, prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 come modificato dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, mira a evitare la sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.La comunicazione va effettuata entro novanta giorni dal termine in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata emessa in modo irregolare, tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Regolarizzazione dell’Omessa o Irregolare Fatturazione (Tipo Documento TD29)
A partire dal 1° aprile, la comunicazione di denuncia dell’irregolarità dovrà essere effettuata mediante un file XML trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il Tipo Documento “TD29”. Dalle specifiche tecniche emergono le seguenti indicazioni:
Il campo “cedente/prestatore” deve indicare un soggetto diverso dal cessionario/committente; in caso contrario, il file viene scartato con codice errore “00471”.
Nel campo “cedente/prestatore” possono comparire solamente dati di operatori nazionali (IdPaese = “IT”); se si utilizza un valore diverso, il file viene scartato con codice errore “00473”.
È obbligatorio indicare la partita IVA del cedente/prestatore; in assenza di tale informazione, il file viene scartato con codice errore “00475”.
Modifiche alla Descrizione del Tipo Documento TD20
Sempre dal 1° aprile, cambierà la descrizione del Tipo Documento “TD20”, che non riporterà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.Per le omissioni o irregolarità commesse fino al 31 marzo 2025 potrebbe apparire ancora possibile l’utilizzo della procedura tradizionale, anche se questa si basava su un precedente assetto normativo in cui era richiesto il “previo versamento dell’imposta” da parte del cessionario/committente. A seguito della modifica normativa, la comunicazione avviene ora in modalità differente, ma alcune segnalazioni riferiscono che chi ha tentato di inviare la comunicazione tramite PEC agli Uffici territoriali ha ricevuto riscontro sull’utilizzo del “TD20” per la regolarizzazione.Dal 1° aprile, il “TD20” può comunque essere utilizzato per omessa o irregolare fatturazione nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.
Fattura Semplificata: Novità per i Regimi di Franchigia
Le nuove specifiche tecniche intervengono anche in materia di fattura semplificata e regimi di franchigia. Dal 1° gennaio 2025 è infatti operativo il regime transfrontaliero di franchigia IVA (direttiva UE 2020/285, recepita nel DPR 633/72 dal DLgs. 180/2024) che introduce il codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.Lo stesso DLgs. 180/2024 ha esteso, per i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro. Di conseguenza, i controlli sul file XML sono stati aggiornati per ammettere il superamento di tale soglia nei casi in cui:
Si rettifichi una fattura già emessa, indicando il blocco “DatiFatturaRettificata”.
Si trasmettano file di fatture semplificate con i codici RF19 (regime forfetario) o RF20 (regime transfrontaliero di franchigia).
FAQ
Da quando si applicano le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica? Le nuove specifiche tecniche (versione 1.9) si applicano a partire dal 1° aprile.
A cosa serve il Tipo Documento “TD29”? Il “TD29” serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, evitando di incorrere in sanzioni.
È ancora possibile utilizzare il “TD20” per le denunce di omessa fatturazione? Dal 1° aprile, il “TD20” perde il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, ma rimane utilizzabile in specifiche operazioni (inversione contabile e situazioni assimilate).
Quali sono le novità sulle fatture semplificate per i regimi di franchigia? Dal 1° gennaio 2025, i regimi forfetario (RF19) e transfrontaliero (RF20) possono emettere fatture semplificate per importi anche oltre la soglia di 400 euro.
Cosa accade se si utilizza un IdPaese diverso da “IT” nel campo cedente/prestatore? Il file XML viene scartato con codice errore “00473”, poiché le specifiche tecniche consentono solo soggetti nazionali in tale campo per il “TD29”.
Studio Romano e Associati
Federico Romano
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