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Immagine del redattoreStudio Romano & Associati

Legge di Bilancio 2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto “Fisco-Lavoro”. Tra le principali novità segnaliamo:

  • lo slittamento al 1° luglio 2022 dell'abolizione dell'esterometro e dell’operatività dell’utilizzo da parte dei commercianti al minuto dei sistemi evoluti d’incasso;

  • la conferma fino al 1° gennaio 2023 del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari per le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche;

  • il rinvio al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT;

  • la modifica al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali;

  • l'estensione a 180 giorni del termine di pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1° settembre 2021 – 31 marzo 2022;

  • l’impossibilità di impugnare l’estratto di ruolo;

  • l’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali;

  • le modifiche alle agevolazioni IMU per l’abitazione principale;

  • il contributo massimo di 800 euro a sostegno di chi non può versare l’assegno di mantenimento al coniuge per la perdita del lavoro;

  • l’aggiornamento dei limiti per la tenuta della contabilità di magazzino;

  • la semplificazione dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate;

  • la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico tracciabili (es. POS);

  • l’estensione del regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni anti-Covid alla Commissione Europea;

  • la responsabilità del gestore della struttura ricettiva per l’imposta di soggiorno;

  • le modifiche al regime IVA per gli enti associativi.


RINVIO ABOLIZIONE “ESTEROMETRO


Le nuove modalità di invio dei dati del c.d. “esterometro” e la sua conseguente abolizione sono differite dall'1.1.2022 all’1.7.2022.

Pertanto la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato della fattura elettronica a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022.

Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione dei dati e precisamente:

- con riferimento alle cessioni / prestazioni rese, i dati dovranno essere trasmessi entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi;


- con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione. Si passa quindi da un invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo, a una trasmissione telematica “per operazione”. Sul punto si ricorda che è già possibile adottare facoltativamente la trasmissione al SDI e “abbandonare” l’esterometro (essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo).

Ultimi invii dell'esterometro

nel 2022 l'invio trimestrale dell'estermometro andrà ancora effettuato secondo le attuali modalità:

- entro il 31 gennaio per il quarto trimestre 2021

- entro il 2 maggio per il primo trimestre 2022

- e (per l'ultima volta) entro il 22 agosto per il secondo trimestre 2022 (operando il differimento di cui all'articolo 37, comma 11 bis, del DL 223/2006)

Nuovo invio delle fatture estere tramite SDI

dal primo luglio 2022 per l'emissione dell'e- fattura

- i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabili, saranno trasmessi con codice destinatario XXXXXXX:

- i dati relativi alle e-fatture ricevute da soggetti non stabili saranno contraddistinti dai codici "tipo documento"individuati per integrazioni o autofatture "TD17" per acquisti di servizi dall'estero "TD18" per gli acquisti dei beni intracomunitari e "TD19"per acquisti di beni già presenti in Italia


Nuovo regime sanzionatorio Non risultano invece proroghe con riguardo alle sanzioni applicabili, per cui dall’1.1.2022, entrano in vigore le seguenti nuove misure:

  • per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, entro il limite massimo di euro 400 mensili;

  • la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Alla violazione non si applica il principio del cumulo giuridico ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso, variabile a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Si propongono i seguenti esempi, per chiarire le modifiche alle sanzioni applicabili:


- in caso di errata comunicazione di 180 fatture estere relative al terzo trimestre del 2021 (con scadenza entro il 2 novembre 2021), qualora il contribuente si ravveda in data 31 gennaio 2022 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare € 40 (sanzione base di € 2 x 180 fatture = € 360 ridotta a 1/9). Mentre se le fatture non comunicate sono 1.800, la sanzione applicabile diventa di € 111,11 (sanzione massima di € 1.000 euro per ciascun trimestre ridotta a 1/9);


- in caso di errata comunicazione di 180 fatture estere relative al primo trimestre del 2022 (con scadenza entro il 30 aprile 2022), qualora il contribuente si ravveda in data 29 luglio 2022 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro € 40 (sanzione base di € 2 x 180 fatture = € 360 ridotta a 1/9). Mentre se le fatture non comunicate sono 1.800 (600 per ogni mese), la sanzione applicabile diventa € 133,33 (sanzione massima di € 400 x 3 mesi = € 1.200 ridotta a 1/9).

Resta inteso che le sanzioni descritte riguardano errori od omissioni collegate all’adempimento “comunicativo”, sia esso a cadenza trimestrale (esterometro 2021) o per singola operazione estera attiva/passiva (trasmissione singolo file fattura al SDI dal 2022), da non confondere con le sanzioni previste ai fini IVA per la tardiva od omessa fatturazione/registrazione di una fattura estera.



PROROGA DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE


E’ prorogato anche per tutto il 2022 il divieto di emettere fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SDI): - da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (tali operatori, pertanto, devono continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al STS secondo le ordinarie modalità); - da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.



INVIO CORRISPETTIVI AL STS


Rinviata dall’1.1.2022 all’1.1.2023 la decorrenza dell’obbligo previsto per gli esercenti, tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, di trasmettere i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante i registratori telematici (RT), al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Attualmente, tali soggetti (es. farmacie, parafarmacie, ottici) possono memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante l’invio dei dati al STS su base facoltativa. Tuttavia, a partire dall’1.1.2023, tale modalità di assolvimento degli obblighi diventerà obbligatoria.



SISTEMI DI INCASSO EVOLUTI PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI


Differita dall’1.7.2021 all’1.7.2022 l’operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che percepiscono i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi attraverso sistemi evoluti di incasso in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (mediante carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite quegli stessi strumenti.



NON IMPONIBILITA’ IVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI


Con effetto dall’1.1.2022, relativamente ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 del DPR 633/72), non rientrano più, tra le prestazioni non imponibili IVA, i servizi di trasporto internazionali di beni, resi a soggetti diversi:

  • - dal titolare del regime di transito;

  • - dall'esportatore

  • - dall’importatore;

  • - dal destinatario dei beni

  • - dal prestatore dei servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;

  • - dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali. La disposizione riguarda in particolare i trasporti internazionali (da/verso un paese terzo), quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali, laddove appunto tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni (si rammenta che diversamente non sono considerati “internazionali” i trasporti di beni comunitari, cioè quelli in cui i luoghi di partenza e di arrivo delle merci sono situati nel territorio di due Stati membri). Gli operatori (sia nella veste di prestatori del servizio che di committenti) devono verificare il proprio ruolo nel momento di emissione/ricevimento della fattura relativa al servizio prestato/ricevuto, prestando attenzione a chi commissiona il trasporto, al fine di applicare il regime IVA corretto (imponibilità o non imponibilità, autofattura imponibile o non imponibile). Il regime della non imponibilità IVA ora può essere riconosciuto solo ad alcuni soggetti: esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, o prestatori dei servizi di cui al numero 4, primo comma, dello stesso art. 9 (categoria riconducibile, in generale, agli spedizionieri doganali). In pratica, i committenti del trasporto internazionale che rientrano in questo elenco possono fruire del regime della non imponibilità; mentre ad altri committenti o sub-committenti dev’essere applicata l’aliquota ordinaria del 22%. Trattandosi di prestazioni in ambito internazionale, è possibile – anzi è probabile – che i trasporti possano essere effettuati da operatori non stabiliti in Italia. Questa circostanza richiede una diversa gestione delle fatture ricevute dal committente nazionale per assolvere il regime della non imponibilità: - per i trasporti realizzati da operatori di altri Stati Ue è necessario attendere la fattura e annotarla entro il quindicesimo giorno successivo rispettivamente nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti.

  • per i trasporti realizzati da operatori di Stati extra Ue è necessario emettere autofattura e assolvere l’imposta entro il quindicesimo giorno successivo all’ultimazione della prestazione. Sono fatti salvi i comportamenti adottati prima dell’1.1.2022 in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Ue, nella causa C-288/16 (qualora cioè sia stata applicata l’IVA in fattura alle prestazioni rese e detratta l’imposta assolta sugli acquisti in conformità ai contenuti della sentenza stessa).



ESTENSIONE TERMINI CARTELLE DI PAGAMENTO


Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dall’1.9.2021 al 31.12.2021 è prevista la possibilità di effettuare il pagamento entro 180 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni. Nel predetto lasso temporale di 180 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora. L’estensione da 60 a 180 giorni non riguarda:

  • il termine di pagamento delle somme derivanti da accertamenti esecutivi / avvisi di addebito dell'INPS;

  • le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni), stante il riferimento alle cartelle notificate dall'Agente della Riscossione.


La Legge Finanziaria 2022 ha ulteriormente esteso il suddetto termine anche alle cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022. Conseguentemente anche per le cartelle di pagamento notificate nei primi tre mesi del 2022 è possibile effettuare il pagamento entro 180 giorni, in luogo degli ordinari 60 giorni. Termine per il ricorso Non è cambiata, invece, la tempistica per proporre il ricorso: resta immutato il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica della cartella.



ESTRATTO DI RUOLO IMPOSSIBILITA’ DI RICORSO


Viene prevista l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo (ossia il prospetto riepilogativo dei carichi pendenti) successivamente alla notifica della cartella di pagamento da parte del funzionario dell’Agente della Riscossione al contribuente: questo perché non è un atto di riscossione né contiene alcuna pretesa esattiva o impositiva. Introdotto poi il principio secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento sono impugnabili per vizi di notifica soltanto in tre determinate ipotesi, quando cioè il debitore sia in grado di dimostrare che dalla iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per:

  • - la partecipazione a una procedura di appalto;

  • - la riscossione di somme dovutegli da soggetti della Pubblica Amministrazione;

  • - la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione.



PRESTAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA


Il Decreto in esame prevede importanti novità in tema di contrasto al lavoro irregolare. In particolare viene stabilito che a partire dal 21 dicembre 2021 l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica (come avviene per i lavoratori a chiamata). In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. L’irregolare utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali, specie quando, di fatto, riconducibili a lavoro dipendente, comporta altresì la sospensione dell’attività dell’azienda. In particolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tenuto ad adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Il provvedimento non trova applicazione solo nel caso in cui “il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa”. Sul tema sono attesi chiarimenti.



ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU CON IMMOBILI SITUATI IN COMUNI DIVERSI


Viene modificata la definizione di abitazione principale ai fini dell’IMU: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo stesso. La medesima disposizione si applica anche nel caso di immobili ubicati nello stesso Comune.


Entrata in vigore

Le novità si applicano dal 2022.



CONTABILITA’ DI MAGAZZINO


Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente: - l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro); - e contemporaneamente, il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro). Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.




MODIFICHE 2022 MODELLI INTRASTAT


ACQUSTI INTRACOMUNITARI


A far data dal 01/01/2022 relativamente agli acquisti intracomunitari di beni (modello intra2 bis) devono essere presentati mensilmente qualora l’ammontare di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 350.000, non è più prevista la presentazione del modello intra2 bis con cadenza trimestrale.


Restano invece invariate le soglie relative agli acquisti di servizi UE (modello intra2 quater);i committenti italiani presentano ai soli fini statistici gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’art.7-ter DPR 633/72 , acquisite da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’UE con riferimento a periodi mensili qualora l’ammontare di detti acquisti, sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti superiore a 100.000 euro.Non è più prevista la presentazione del modello intra2-quater con cadenza trimestrale.

Inoltre la compilazione di alcuni campi del modello intra 2 acquisti diventa facoltativa:

SERVIZI

*codice iva del fornitore

*ammontare delle operazioni in valuta

*modalità di erogazione

*modalità di incasso

*paese del pagamento


ACQUISTI DI BENI

*stato del fornitore

*codice iva del fornitore

*ammontare delle operazioni in valuta


CESSIONI INTRACOMUNITARIE


Per quanto riguarda le cessioni di beni (intra 1bis) il campo “natura della transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni.

I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un valore delle spedizioni o arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre( colonne A e B) di cui alla tabella richiamata in precedenza.

Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (si espongono i dati contenuti nella colonna A come prima);in alternativa si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio conformemente alla disaggregazione 2 cifre (OPZIONALE- Colonne A e B di cui alla tabella richiamata).

Ai fini statistici, nel modello intra1 bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al paese di origine delle merci.






Restiamo a disposizione

















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