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Immagine del redattoreStudio Romano & Associati

DECRETO “SOSTEGNI-TER”

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. Decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), di seguito le principali.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (Art. 2)


Viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:

  • svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;

  • hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

  • hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

e che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese per una delle attività agevolate;

  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • non sono già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. D) D.Lgs. 231/2001.

CODICI ATECO La seguente tabella riporta i codici ATECO rilevanti ai fini del contributo in esame.

Codice ATECO

Descrizione

47.19

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43

Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5

Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71


Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78

Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

47.89

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99

Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SETTORI DEL WEDDING, INTRATTENIMENTO, HORECA E ALTRI (Art. 3)


Vengono stanziati ulteriori fondi per l’anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) e altri settori in difficoltà, di cui all’art. 1-ter del DL 73/2021. Il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

  • 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie;

  • 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile;

  • 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);

  • 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina;

  • 93.11.2, Gestione di piscine.

Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.


CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI ESTENSIONE DEI BENEFICIARI PER IL 2021 (Art. 3)


Il credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino (nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza) dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è esteso per il 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio nei predetti settori, come di seguito individuate (in pratica i nuovi beneficiari si aggiungono a quelli precedentemente individuati dal DM 27.7.2021):

​47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

​47.71.20

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.30

​Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

​47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

​47.72.10

Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

La procedura per accedere al credito d’imposta è già stata definita dal Provvedimento del 28 ottobre 2021: la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori va inviata dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Il tax credit è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.



MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (Artt. 7, 22, 23)


Vengono introdotte una serie di disposizioni di interesse per le aziende che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale. In particolare, il provvedimento in esame prevede:

  • un temporaneo esonero dal versamento della contribuzione addizionale (dall’1.1.2022 al 31.3.2022) per le aziende che richiedono trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari (appartenenti a specifici settori e attività economiche, quali ad esempio turismo, ristorazione, stabilimenti termali, attività ricreativa, ecc);

  • la proroga fino al 31.3.2022 del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (cioè quelle con non meno di 1.000 lavoratori dipendenti e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale);

  • modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali di cui al DLgs. 148/2015.


CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI “4.0” CON OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 10)


In relazione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica” (in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-2025) individuati con un successivo Decreto del MISE, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.



RIDUZIONE ONERI DI SISTEMA PER IL 1° TRIMESTRE 2022 PER LE UTENZE CON POTENZA PARI O SUPERIORE A 16,5 KW (Art. 14)


Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I° trimestre 2022 con decorrenza dall’1.1.2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.



CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE “ENERGIVORE” (Art. 15)


È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

  • operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;

  • non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d’imposta:

  • è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;

  • non è soggetto ai limiti di:

    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;

    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;

  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo. Il Ministero dell'Economia effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.


DETRAZIONI IRPEF PER FAMILIARI A CARICO Coordinamento con il nuovo Assegno Unico Universale per i figli (AUU) (Art. 19)


Come già anticipato nella nostra Circolare n. 4/2022, a decorrere dall’1.3.2022, a seguito dell’applicazione a regime dell’AUU per i figli:

  • le detrazioni IRPEF per I figli a carico, di cui all’art. 12 co. 1 lett. C) del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;

  • in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell’art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all’AUU (che per I figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per I figli a carico disabili.

Al fine di coordinare meglio la nuova disciplina, mediante ulteriori modifiche all’art. 12 del TUIR, viene stabilito che:

  • i figli non possono rientrare tra gli “altri familiari a carico” per i quali spetta la detrazione IRPEF ai sensi all’art. 12 co. 1 lett. D) del TUIR, neppure quando non abbiano diritto alla detrazione di cui alla precedente lett. C);

  • ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. C) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI SOSTENUTI PER I FIGLI FISCALMENTE A CARICO E WELFARE AZIENDALE

Per effetto di quest’ultima disposizione viene quindi confermato che la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, con il nuovo AUU, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:

  • agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (artt. 10 co. 2 e 15 co. 2 del TUIR); pertanto, ad esempio, i genitori potranno continuare a beneficiare della detrazione d’imposta per le spese sanitarie, scolastiche o universitarie sostenute nell’interesse dei figli che si trovino nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, anche se non beneficiano più della detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR, in quanto sostituita dall’assegno unico e universale;

  • all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR).


LIMITI ALLA CESSIONE “MULTIPLA” DEI CREDITI FISCALI (Art. 28)


La nuova formulazione prevede che dal 27 gennaio 2022 i soggetti che fruiscono: - dei crediti d’imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 (bonus del settore edilizio quali il 110%, recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, facciate, misure antisismiche, installazione colonnine di ricarica e impianti solari fotovoltaici) - e dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 (bonus botteghe e negozi, canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione degli ambienti) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.

Regime transitorio

Viene prevista una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 o al comma 1 dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020”. A questo proposito, con il Provvedimento del 4.2.2022 l’Agenzia delle Entrate comunica la proroga dal 7.02 al 17.02.2022 del periodo transitorio per la cessione dei crediti di cui all’art. 121 e 122 DL 34/2020, consentendo quindi la possibilità di un’ulteriore cessione entro tale nuovo termine, purché la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa entro il 16.02.2022.



Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione










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