Il contributo spetta:
ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019;
a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019
esempio:
04/2019 = € 25.000,00/3×2= 16.667
04/2020 € 16.000
il contributo spetta.
Ammontare del contributo
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
€ 1.000 per le persone fisiche;
€ 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
SCHEMA DI CALCOLO
Eccezioni
Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente:
ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019;
ai soggetti domiciliati o con sede operativa in comuni colpiti da calamità fin dal suo insorgere, se lo stato di emergenza per la suddetta calamità era ancora in atto al 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19)
Per questi soggetti, pertanto, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse addirittura superiore a quello di aprile 2019. In assenza della possibilità di effettuare il rapporto tra i ricavi (ad es. costituzione post 30.04.2019) spetterà il contributo minimo non essendo prevista per questi soggetti una diversa modalità di calcolo.
Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:
ai soggetti che hanno cessato l’attività al 31.3.2020;
agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
agli intermediari finanziari e società di parteciazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
ai lavoratori dipendenti;
ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Ammontare del contributo
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
€ 1.000 per le persone fisiche;
€ 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
ATTENZIONE
Domanda del Contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:
esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le modalità di effettuazione dell’istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
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