Il Diritto Camerale rappresenta un onere finanziario annuale che ogni impresa registrata presso il Registro delle Imprese è tenuta a sostenere. Tale obbligo fiscale è dovuto alle Camere di Commercio dove le società hanno il proprio quartier generale, compresi gli uffici locali, le succursali o i punti di rappresentanza.
I detentori di partita IVA registrati presso la Camera di Commercio locale (sia singoli, imprese o società) sono obbligati a corrispondere tale importo entro il 30 giugno di ogni anno (codice tributo 3850). Devono adempiere a tale pagamento tutte le imprese iscritte o registrate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, così come gli enti registrati nel Repertorio delle Informazioni Economiche e Amministrative (REA).
Scopriamo insieme come funziona e come versare il Diritto Camerale.
**Chi è tenuto a versare il Diritto Camerale?**
L'obbligo del versamento del diritto annuale camerale riguarda coloro i quali rientrano nell'elenco dei soggetti obbligati stabilito dall'articolo 18, comma 4, della Legge n°580/1993. Questo elenco comprende le imprese che, al 1° gennaio di ogni anno, sono iscritte o registrate nel Registro delle Imprese e gli enti registrati nel Repertorio delle Informazioni Economiche e Amministrative (REA). L'importo dovuto dipende dalla forma giuridica del soggetto obbligato e dalle diverse unità operative che costituiscono la struttura aziendale.
Ecco gli obbligati al versamento del Diritto Camerale:
- Imprese individuali registrate o iscritte nella sezione ordinaria e speciale
- Società a Responsabilità Limitata (anche unipersonali)
- Società per Azioni e Società in Accomandita per Azioni
- Società di persone (Società in nome collettivo e Società in Accomandita Semplice)
- Società semplici agricole e non agricole
- Società cooperative e consorzi
- Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n 267/00
- Geie – Gruppo europeo di interesse economico
- Imprese estere con unità locali in Italia
- Società consortili a responsabilità limitata per azioni
**Quanto si deve pagare?**
Nella Nota Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico datata 11.11.2022 n. 339674, sono state comunicate le indicazioni sugli importi dovuti come diritto camerale per l'anno 2023.
Le imprese individuali e gli enti registrati nel Repertorio Economico e Amministrativo sono tenuti a corrispondere un importo fisso come diritto annuale.
Altri soggetti, invece, devono versare un diritto camerale in base al fatturato dell'anno precedente.
NOTA: ogni Camera di Commercio può stabilire degli aumenti da applicare agli importi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nello specifico, le imprese:
- individuali registrate o iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) devono pagare 44,00 euro più 8,80 euro per ogni unità locale aggiuntiva
- individuali registrate nella sezione ordinaria devono corrispondere come diritto camerale 100,00 euro più 20,00 euro per ogni unità locale aggiuntiva
- con sede principale all'estero devono versare 55,00 euro per ogni unità locale o succursale
**Importi fissi del Diritto Camerale**
Le imprese che sono obbligate a versare il diritto annuale basato sul fatturato sono quelle registrate nel Registro delle Imprese, escludendo le imprese individuali e quelle per le quali è previsto l'importo fisso. Per calcolare il diritto camerale, queste imprese devono applicare al totale del loro fatturato l'aliquota prevista.
AVVERTENZA: per le imprese con un fatturato fino a 100.000 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a 100 euro. Ciò è dovuto alla riduzione del 50% applicata all'importo fisso di 200 euro, che viene utilizzato come base per il calcolo. Anche l'importo massimo da versare subisce una riduzione del 50%.
**Come si effettua il pagamento del Diritto Camerale?**
Il versamento del diritto camerale può essere effettuato in un'unica soluzione: puoi corrispondere l'intero importo in una volta sola tramite modello F24 e codice tributo 3850.
I tempi per il versamento dipendono dal momento in cui l'impresa si è registrata nel Registro delle imprese:
- se ti sei registrato durante l'anno in corso, devi effettuare il versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione o iscrizione.
- se invece ti sei registrato in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero il 30 giugno (*prorogato al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione)
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia
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