top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio Romano & Associati

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI - Art. 28

Aggiornamento: 20 gen 2022

È previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.


Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019.


Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:

  • enti non commerciali;

  • enti del Terzo settore (ETS);

  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’agevolazione in esame:

  • è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa;

  • è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatore, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Questa previsione, che non ammette eccezioni, risulta essere penalizzante per i contribuenti che abbiano iniziato l'attività nel corso o subito dopo i mesi del 2019 da prendere come riferimento per verificare la riduzione del fatturato, poiché è matematicamente impossibile che questi soggetti abbiano realizzato, negli stessi mesi del 2020, un fatturato più basso. Se in sede di conversione del Decreto Rilancio non verranno apportate modifiche, quindi, pare corretto affermare che i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo (o nel corso) il mese di marzo 2019 non potranno beneficiare del credito d'imposta (o potranno farlo solo parzialmente);

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno;

  • è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

Non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

L’ agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” di cui al "Decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese.


Riassunto:



Comentários


bottom of page