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Immagine del redattoreStudio Romano & Associati

Abrogato l’obbligo di rappresentanti MEF negli organi di controllo societari


Salta l’obbligo di revisori del MEF nelle società

Introduzione:

La recente revisione delle disposizioni contenute nel Disegno di Legge di bilancio ha eliminato l’obbligo di inserire rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) negli organi di controllo delle società che ricevono ingenti contributi pubblici. La nuova formulazione assegna ai sindaci e agli organi di controllo già esistenti il compito di verificare l’utilizzo dei fondi, introducendo un obbligo di rendicontazione periodica al MEF.


Sezione 1 – Nuova disciplina del controllo societario

Inizialmente era previsto l’inserimento obbligatorio di un membro nominato dal MEF negli organi di controllo delle imprese destinatarie di rilevanti contributi statali. A seguito delle critiche provenienti da diversi ambiti professionali e produttivi, la norma è stata riconsiderata.Nella versione definitiva, i controlli sull’uso dei contributi restano in capo ai sindaci e ai collegi sindacali già operativi, i quali dovranno inviare una relazione annuale al MEF per attestare la corretta gestione dei fondi. La soglia oltre la quale scatterà l’obbligo di monitoraggio sarà stabilita da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.


Sezione 2 – Le posizioni del mondo professionale

La Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha accolto con favore la modifica, sottolineando come questa soluzione, pur frutto di un acceso confronto, confermi il ruolo cruciale dei professionisti nel garantire l’interesse pubblico.Al contrario, l’Associazione nazionale commercialisti ritiene che la versione finale della norma non rappresenti una vittoria, bensì una manifestazione di sfiducia nei confronti dei professionisti stessi. Secondo tale visione, l’introduzione di un ulteriore adempimento, ossia la trasmissione della relazione annuale al MEF, viene interpretata come un onere aggiuntivo e non come un elemento di garanzia.


Conclusioni

La nuova formulazione normativa, escludendo la presenza diretta di un rappresentante ministeriale, salvaguarda l’attuale struttura degli organi di controllo societari e riconosce implicitamente la professionalità dei commercialisti nel presidio della gestione dei fondi pubblici. Nonostante la percezione contrastante tra le diverse organizzazioni di categoria, la disposizione conferma il ruolo dei sindaci nel garantire la trasparenza e la correttezza nell’utilizzo delle risorse, aggiungendo tuttavia un obbligo di reportistica annuale nei confronti del MEF.



FAQ

1. Questa norma esclude del tutto l’intervento del MEF nel controllo?

No, il MEF rimane destinatario della relazione annuale, ma non sarà più inserito direttamente nell’organo di controllo societario.


2. Chi deve predisporre la relazione annuale sul corretto utilizzo dei fondi pubblici?

La relazione è a cura degli organi di controllo societari già esistenti, ad esempio il collegio sindacale.


3. Come sarà determinata la soglia di contributi sopra la quale scattano i nuovi obblighi?

La soglia sarà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.


4. In che modo reagiscono i commercialisti alla nuova norma?

La Presidenza del CNDCEC accoglie positivamente la modifica, considerandola una conferma del ruolo dei professionisti. L’Associazione nazionale commercialisti, invece, la interpreta come un atto di diffidenza.


5. L’obbligo di inviare la relazione annuale al MEF comporta un carico di lavoro aggiuntivo?

Sì, si tratta di un adempimento ulteriore, sebbene rientri nell’ambito delle funzioni tipiche di controllo già esercitate.

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